De Jure Conciliando – Organismo di Mediazione

iscritto al n.398 dell’Elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia

Costi della Procedura di Mediazione
Così come disposto dall’ art 28 del Decreto 150/23

INDENNITA’ E SPESE DA VERSARE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE  le  parti  sono  tenute   a   versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. Tali indennità comprendono le spese di  avvio  del  procedimento  di mediazione e le spese di  mediazione  comprendenti  il  compenso  del mediatore previste dai commi 4 e 5. Sono altresì dovute e versate  le  spese  vive,  diverse  dalle spese di  avvio,  costituite  dagli  esborsi  documentati  effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando  la  parte  è  priva  di propria firma digitale e per il rilascio delle  copie  dei  documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.

Sono dovuti e versati a titolo di  spese  di  avvio  i  seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per  le  liti  di  valore  superiore  a  €  50.000,00  e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000  e  per  le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a €  50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per  le cause di valore indeterminabile alto.

ALL’ ESITO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE;

  • Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’ art. 30 e come da tabelle riportate
  • Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non  prosegue  con  incontri  successivi  sono   dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 di cui all’ art 28 come sopra riportate.
  • Le spese di cui alla Tabella A maturano e saranno dovute indipendentemente dall’ esito della procedura nle caso in cui all’ esito del primo incontro di mediazione le parti dovessero decidere di rinviare ad altro e successivo incontro.

Quando la  mediazione  è condizione  di  procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  o quando  è demandata  dal  giudice,  l’indennità   di   mediazione determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è  ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate  ai sensi del comma 7.

TABELLA A  (articolo 31, comma 1)

tali indennità saranno dovute solo se all’ esito del primo incontro di mediazione le parti decideranno di proseguire con altri incontri come previsto dall’ art 30 decreto 150/23. Il valore minimo o massimo sarà stabilito all’ esito della conclusione del procedimento tenuto conto del numero degli incontri svolti, la complessità della materia e l’ esito della procedura.

Valore della Lite Minimo Massimo
Fino a euro 1.000,00 80,00 160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 160,00 290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 290,00 440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 440,00 720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 720,00 1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 1.200,00 1.500,00
da euro 150.000,00 a euro 250.000,00 1.500,00 2.500,00
da euro 250.000,00 a euro 500.000,00 2.500,00 3.900,00
da euro 500.000,00 a euro 1.500.000,0 3.900,00 4.600,00
da euro 1.500.000,0 a euro 2.500.000,00 4.600,00 6.500,00
da euro 2.500.000,00 a euro 5.000.000,00 6.500,00 10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro  5.000.000,00,  per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2%  e  per  lo scaglione massimo dello 0,3%.  Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Il valore minimo o massimo verrà stabilito in relazione al numero di incontri svolti;

Se gli incontri svolti saranno non superiori a tre si applicheranno  i valori “minimi”. Da quattro a cinque incontri verranno aumentati i valori “minimi” in misura del 50%. Dal sesto incontro verranno applicati i valori massimi.

Quando la  mediazione  è  condizione  di  procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione,  determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Così come disposto dall’ art 34 del decreto 150/23  Le spese sono  dovute  e  versate  da ciascuna  delle  parti.

Ai fini della individuazione dei soggetti  tenuti  al  pagamento delle spese di mediazione,  quando  più soggetti  rappresentano  un unico  centro  di  interessi,  il  responsabile   dell’organismo   li considera come una parte unica.

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