Mediazione Civile
Tabella delle Indennità
Tabella delle Indennità
Costi della Procedura di Mediazione
Così come disposto dall’ art 28 del Decreto 150/23
INDENNITA’ E SPESE DA VERSARE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. Tali indennità comprendono le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.
Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
ALL’ ESITO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE;
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
TABELLA A (articolo 31, comma 1)
tali indennità saranno dovute solo se all’ esito del primo incontro di mediazione le parti decideranno di proseguire con altri incontri come previsto dall’ art 30 decreto 150/23. Il valore minimo o massimo sarà stabilito all’ esito della conclusione del procedimento tenuto conto del numero degli incontri svolti, la complessità della materia e l’ esito della procedura.
Valore della Lite | Minimo | Massimo |
---|---|---|
Fino a euro 1.000,00 | 80,00 | 160,00 |
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 | 160,00 | 290,00 |
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 | 290,00 | 440,00 |
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 | 440,00 | 720,00 |
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 | 720,00 | 1.200,00 |
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
da euro 150.000,00 a euro 250.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
da euro 250.000,00 a euro 500.000,00 | 2.500,00 | 3.900,00 |
da euro 500.000,00 a euro 1.500.000,0 | 3.900,00 | 4.600,00 |
da euro 1.500.000,0 a euro 2.500.000,00 | 4.600,00 | 6.500,00 |
da euro 2.500.000,00 a euro 5.000.000,00 | 6.500,00 | 10.000,00 |
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
Il valore minimo o massimo verrà stabilito in relazione al numero di incontri svolti;
Se gli incontri svolti saranno non superiori a tre si applicheranno i valori “minimi”. Da quattro a cinque incontri verranno aumentati i valori “minimi” in misura del 50%. Dal sesto incontro verranno applicati i valori massimi.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Così come disposto dall’ art 34 del decreto 150/23 Le spese sono dovute e versate da ciascuna delle parti.
Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.