De Jure Conciliando – Organismo di Mediazione

iscritto al n.398 dell’Elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia

Costi della Procedura di Mediazione

Il d.m. 24 ottobre 2023, n. 150 (G.U. n. 255 del 31/10/2023), in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 28/2010 modificate dalla Riforma Cartabia (d.lgs.
149/2022), ha previsto, all’art. 46, le seguenti disposizioni transitorie in tema di spese di mediazioni:
Alle mediazioni con domanda presentata dal 15 novembre 2023 (data di entrata in vigore del d.m. 150/2023), fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento dell’Organismo ai requisiti di iscrizione previsti dal d.m. 150/2023, si applicano le nuove regole relative alle spese di mediazione degli organismi pubblici (art. 31, cc. 1,2 e 4; Tabella Allegato A, d.m. 150/2023);
Alle mediazioni con domanda presentata in data anteriore al 15 novembre 2023 continuano ad applicarsi gli importi determinati in base alla precedente normativa.

Il pagamento delle spese del procedimento deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a:
Organismo di Mediazione De Jure Conciliando Srl
Banca di Credito Popolare
IBAN IT16J0514203404CC1700011716– Causale: indicare il nome e cognome della parte istante

La contabile del pagamento dovrà comunque essere inviata, indicando le parti del procedimento, alla mail dejureconciliandosrl@pec.itinfo@dejureconciliando.it o alla pec dell’Organismo dejureconciliandosrl@pec.it

PRIMO INCONTRO
a) Sono sempre dovute da ciascuna delle parti, contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione, oltre alle spese vive quali AR , le seguenti indennità:

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA/DEMENDATA

INDENNITA’ PER SPESE DI AVVIO

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino a € 1.000 € 32,00 € 39,04
da € 1.001 a € 50.000 €60,00 € 73,20
superiore a € 50.00,00 e indeterminato €88,00 € 107,36

INDENNITA’ PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino €1.000 e indeterminabile basso € 48,00 € 58,56
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio € 96,00 € 117,12
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto € 136,00 € 165,92

TOTALE DA PAGARE PRIMO INCONTRO

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino €1.000
e indeterminabile basso
€ 80,00 € 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio € 156,00 € 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto € 224,00 € 273,28

MEDIAZIONE
VOLONTARIA

INDENNITA’ PER SPESE DI AVVIO

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino a € 1.000 € 40,00 € 48,80
da € 1.001 a € 50.000 € 75,00 € 91,50
superiore a € 50.00,00 e indeterminato € 110,00 € 134,20

INDENNITA’ PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino €1.000 e indeterminabile basso € 60,00 € 73,20
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio € 120,00 € 146,40
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto € 170,00 € 207,40

TOTALE DA PAGARE PRIMO INCONTRO

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino €1.000
e indeterminabile basso
€ 100,00 € 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio € 195,00 € 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto € 280,00 € 341,60

B) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione nulla è più dovuto.
c) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione delle parti, sono dovute da ciascuna parte le come da tabella di ulteriori spese di mediazione seguito riportata con la maggiorazione del 10 %.

INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO
a) Quando il procedimento si conclude senza conciliazione sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione come da tabella di seguito riportata.
b) Quando il procedimento si conclude con conciliazione sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione come da tabella di seguito riportata con la maggiorazione del 25%.
c) Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile lo scaglione da applicarsi sarà quello da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00

TABELLA ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARE AD INTEGRAZIONE

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA/DEMENDATA

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino a € 1.000 € 32,00 € 39,04
Da € 1.001 a € 5.000 € 40,00 € 48,80
Da € 5.001 a € 10.000 € 149,00 € 171,78
Da € 10.001 a € 25.000 € 280,00 € 341,60
Da € 25.001 a € 50.000 € 480,00 € 585,60
Da € 50.001 a € 150.000 e
valore indeterminato
€ 824,00 € 1.005,28
Da € 150.001 € 250.000 € 1.064,00 € 1.298,08
Da € 250.001 a € 500.000 € 1.864,00 € 2.274,08
Da € 500.001 a € 1.500.000 € 2.984,00 € 3.640,48
Da € 1.500.001 a € 2.500.000 € 3.544,00 € 4.323,68
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.064,00 € 6.178,08

Oltre 5.000.000 Si applica 0,2 % sul maggior valore

MEDIAZIONE
VOLONTARIA

Scaglioni Senza Iva Con Iva
Fino a € 1.000 € 40,00 € 48,80
Da € 1.001 a € 5.000 € 80,00 € 97,60
Da € 5.001 a € 10.000 € 149,00 € 171,78
Da € 10.001 a € 25.000 € 280,00 € 341,60
Da € 25.001 a € 50.000 € 600,00 € 732,00
Da € 50.001 a € 150.000 e
valore indeterminato
€ 1.030,00 € 1.256,60
Da € 150.001 € 250.000 € 1.330,00 € 1.622,60
Da € 250.001 a € 500.000 € 2.330,00 € 2.842,60
Da € 500.001 a € 1.500.000 € 3.730,00 € 4.550,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000 € 4.430,00 € 5.404,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 6.330,00 € 7.722,60

Oltre 5.000.000 Si applica 0,2 % sul maggior valore

NORMATIVA
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(come modificato dal d.lgs. 149/2022)

Art. 8 (Procedimento)
Comma 1) – All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. (…)
Comma 6) – Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150

Art. 29 (Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)
Comma 1) – La domanda di mediazione deve contenere l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile devono essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
Comma 2) – L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
Comma 3) – Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono
stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Comma 4) – Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Comma 5) – Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Art. 34 (Soggetti obbligati e modalità di pagamento)
Comma 1) – Le spese di cui all’articolo 28 (spese relative al primo incontro: indennità per spese di avvio e per spese di mediazione e spese vive) sono dovute e
versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Comma 2) – Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28 comma 5 (indennità relative alle spese di mediazione per il primo incontro), e salvo quanto prevede il comma 4.
Comma 3) – Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Comma 4) – Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le parti hanno diritto alle agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 e dell’art. 20 commi 1, 2 e 3 del DLGS 28/2010, come modificato dal DLGS 149/2022.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Le parti hanno diritto alle agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 e dell’art. 20 commi 1, 2 e 3 del DLGS 28/2010, come modificato dal DLGS 149/2022.