Mediazione Civile
Materie di Conciliazione
Materie di Conciliazione
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Ex art. 411 e 412 CPC
Materie di Conciliazione
La mediazione ha per oggetto diritti di cui le parti possono disporre. Il D. Lgs 28/2010 riguarda espressamente la mediazione in ambito civile e commerciale.
Sono così esclusi l’ambito penale e quello tributario. Per quanto concerne l’ambito amministrativo, bisogna distinguere: se trattasi di interessi legittimi collegati all’esercizio del potere amministrativo si è fuori dalla legge delega, mentre così no è se trattasi di rapporti tra privati e pubblica amministrazione, in tal caso saranno applicabili le disposizioni del predetto D.Lgs.
La mediazione, dal 20 marzo 2011 è obbligatoria e, come tale, condizione di procedibilità nel processo, vale a dire, prima di aderire le sedi della giustizia ordinari è necessario avere concluso un procedimento di conciliazione. L’obbligatorietà non riguarda però la totalità della cause civili, ma soltanto quelle con una conflittualità particolarmente elevata o in cui la lite è destinata a protrarsi per lungo tempo.
In particolare, nella conciliazione obbligatoria, come indicato all’articolo 5, D.Lgs 28/2010, rientrano tutte le controversie in materia di:
Per le controversie in materia di condominio l’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della procedura di mediazione. Il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il mancato esperimento della procedura obbligatoria può essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al fine di consentire l’inizio e la conclusione del procedimento di mediazione. Per le cause relative alla modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il Giudice di pace (art. 7 c.p.c.). Per le impugnazioni di delibere condominiali è competente il Tribunale in forma collegiale (art. 50-bis c.p.c.). Il procedimento di mediazione è proposto innanzi all’organismo di mediazione scelto dalle parti (art. 3 D. Lgs. 28/2010).L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto della domanda e le ragioni della pretesa (art. 4 D. Lgs. 28/2010).
Con la dicitura “Diritti Reali” nell’elenco dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, il legistratore ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutte le controversie inerenti un diritto che ha per oggetto una cosa (in latino res) e la segue indipendentemente dal suo proprietario.
Caratteristiche peculiari dei diritti reali sono: l’assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro l’alienante; l’immediatezza del potere sulla cosa; tipicità, cioè sono stabiliti dalla legge e patrimonialità, in quanto il contenuto è prevalentemente economico.
Nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, e tra di essi spicca il diritto di proprietà (il diritto reale fondamentale), affiancato dai cosiddetti “diritti reali minori” (o “diritti reali su cosa altrui”), che a loro volta si distinguono in:
Diritti reali di godimento: l’enfiteusi; il diritto di superficie; l’usufrutto; il diritto reale d’uso; il diritto reale di abitazione; le servitù (o servitù prediali)
Diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca.
L’articolo 5 al comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. Il legislatore fra le materie inserisce la “locazione”, quindi tutte le controversie relative a risarcimento danni derivanti da contratto di locazione, a questioni attinenti le spese e gli oneri accessori o alle interpretazioni del contratto. Relativamente alla licenza per finita locazione (intimata prima della fine della scadenza del contratto) ed allo sfratto sia per finita locazione (intimato dopo la scadenza del contratto) sia per morosità, invece la norma riserva un trattamento diverso, imponendo la condizione di procedibilità solo per la fase di merito del giudizio e non per la fase sommaria. La condizione è di procedibilità e non di proponibilità. Pertanto in mancanza il giudice rimette le parti nei termini e le invita ad esperire il procedimento di mediazione; il legislatore non ha voluto precludere l’accesso alla giustizia.
L’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 (quello che elenca le materie per cui è obbligatoria la mediazione) dei patti di famiglia, ha introdotto l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, in sostituzione del procedimento di conciliazione previsto dall’abrogato art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003 (disciplinante il rito societario).
Con la dicitura “successioni” nell’elenco dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, il legistratore ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutte le controversie concernenti le impugnazioni dei patti successori, le impugnazioni di testamento, le azioni di lesione di quota di legittima, le azioni per impugnazione di legato. Per le azioni di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, è competente il tribunale ordinario in forma colleggiale (art. 50-bis c.p.c.) del luogo dell’aperta successione (art.22 c.p.c.). Il verbale di accordo fra le parti è, poi, omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata e per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (art. 12 D. Legs. 28/2010).
L’articolo 5 al comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) inserisce le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica tra le materie per le quali il procedimento di mediazione civile e commerciale è condizione di procedibilità della domanda. Il decreto individua tre tipi di mediazione: 1) la mediazione obbligatoria, che ai sensi delle disposizioni transitorie finali dell’art. 24, dal 20 marzo 2011, sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale; 2) la mediazione giudiziale (ai sensi del comma 2 dell’art. 5 il giudice, in qualunque momento, del procedimento, può invitare le parti a ricorrere ad organismo di mediazione; 3) la mediazione facoltativa (già efficace ed esperibile dal 20 marzo 2010 che può essere avviata dalle parti). Dal 20 marzo 2011, pertanto, il ricorso obbligatorio alla mediazione per il risarcimento del danno da responsabilità medica e l’auspicabile accordo fra le parti raggiunto tramite la funzione del mediatore professionista designato dall’organismo di mediazione, sostituirà il lungo e costoso iter processuale civile e contribuirà a deflazionare il crescente incremento di contenziosi correlati alla responsabilità medica, tutelando meglio gli interessi di tutti gli attori coinvolti (medico, paziente, strutture sanitarie, compagnie assicurative).
– Su tutte le altre materie la mediazione finalizzata alla conciliazione può essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. In tal caso il processo proseguirà decorsi quattro mesi dall’avvio della conciliazione.