De Jure Conciliando – Organismo di Mediazione

iscritto al n.398 dell’Elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia

Regolamento dell’Organismo di Mediazione
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

in conformità delle previsioni di cui all’’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla GU n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il DI 180/2010.

Applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 Testo coordinato alla “riforma Cartabia 2022” del Decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione e alla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 nonché Decretp 150/23)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
1. Avvio della Mediazione
A. La domanda di mediazione relativa alle controversie è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. La De Jure Conciliando Srl non risponde di eventuali errori di indicazione del foro competente commessi da parte istante.
La domanda deve obbligatoriamente contenere:
1) il nome dell’Organismo di mediazione;
2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
3) L’oggetto della lite;
4) Le ragioni della pretesa;
5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile e comunque può essere modificato dall’ organismo su segnalazione del mediatore.
2. Durata
a. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
b. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
c. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

3. Responsabile dell’ Organismo e delle procedure di Mediazione
Responsabile dell’ Organismo e delle procedure di mediazioni è l’ Avv. Antonino Musella. Quando la Mediazione è svolta dal responsabile dell’ Organismo le eventuali richieste e/o istanze saranno di competenza dell’ Avv. Barbara Carbognani.
4. Procedimento
a. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
b. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.
c. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
d. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
e. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
f. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
g. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
h. Qualora all’ esito del primo incontro di mediazione le parti non dovessero versare le indennità e spese per il primo incontro senza giustificato motivo il responsabile dell’ organismo può sospendere la procedura in attesa del versamento delle stesse. Qualora le stesse non fossero versate senza giustificato motivo nei termini di cui alla durata della procedura il responsabile dell’ organismo potrà ritenere cancellata la procedura.
5. Mediazione in modalità telematica
a. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
b. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
c. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
d. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
e. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. Dovere di riservatezza
a. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
b. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
7. Inutilizzabilità e segreto professionale
a. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
b. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
8. Conclusione del procedimento
a. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
b. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
c. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
d. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
e. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.
f. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
g. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche h seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
9. Obblighi del mediatore
a. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
b. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
1) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
2) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
3) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative nei limiti di cui alla normativa;
4) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
5). Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
10. Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
a. È assicurato, alle condizioni stabilite dalla legge, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
b. Condizioni reddituali per l’ammissione
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
c. Istanza per l’ammissione anticipata
1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1.
2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. Costi della Procedura di Mediazione
Così come disposto dall’ art 28 del Decreto 150/23
INDENNITA’ E SPESE DA VERSARE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. Tali indennità comprendono le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.
Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
ALL’ ESITO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE;
– Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’ art. 30 e come da tabelle riportate
– Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 di cui all’ art 28 come sopra riportate.
– Le spese di cui alla Tabella A maturano e saranno dovute indipendentemente dall’ esito della procedura nle caso in cui all’ esito del primo incontro di mediazione le parti dovessero decidere di rinviare ad altro e successivo incontro.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

TABELLA A (articolo 31, comma 1)
tali indennità saranno dovute solo se all’ esito del primo incontro di mediazione le parti decideranno di proseguire con altri incontri come previsto dall’ art 30 decreto 150/23. Il valore minimo o massimo sarà stabilito all’ esito della conclusione del procedimento tenuto conto del numero degli incontri svolti, la complessità della materia e l’ esito della procedura.

Valore della Lite Minimo Massimo
Fino a euro 1.000,00 80,00 160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 160,00 290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 290,00 440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 440,00 720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 720,00 1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 1.200,00 1.500,00
da euro 150.000,00 a euro 250.000,00 1.500,00 2.500,00
da euro 250.000,00 a euro 500.000,00 2.500,00 3.900,00
da euro 500.000,00 a euro 1.500.000,0 3.900,00 4.600,00
da euro 1.500.000,0 a euro 2.500.000,00 4.600,00 6.500,00
da euro 2.500.000,00 a euro 5.000.000,00 6.500,00 10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
Il valore minimo o massimo verrà stabilito in relazione al numero di incontri svolti;
Se gli incontri svolti saranno non superiori a tre si applicheranno i valori “minimi”. Da quattro a cinque incontri verranno aumentati i valori “minimi” in misura del 50%. Dal sesto incontro verranno applicati i valori massimi.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto. Così come disposto dall’ art 34 del decreto 150/23 Le spese sono dovute e versate da ciascuna delle parti. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento elle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.
12. Responsabilità esclusiva delle Parti
1. E’ di competenza esclusiva delle parti:
– l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
– le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
– l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
– l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti:
– l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
– la determinazione del valore della controversia;
– la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
– le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
13. Regole di Comportamento
a. Gli Avvocati e le parti tutte si impegnano a mantenere un comportamento decoroso, sempre educato e rispettoso.
b. Nei casi in cui il Mediatore incaricato della procedura dovesse ravvisare comportamenti non in linea con i principi di cui al punto a. interrompe la seduta e chiude d’ ufficio la procedura riservandosi eventuali segnalazioni.
14. Accesso agli Atti
L’accesso è consentito ai soggetti interessati per la presa visione di tali documenti o per l’estrazione di copia. La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. La richiesta può essere presentata di persona, per posta, ovvero per via telematica alla casella di posta elettronica certificata all’ indirizzo dejureconciliandosrl@pec.it.

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